CODACONS AL FIANCO DEI MILITARI E DELLE FORZE DI POLIZIA: PER LA CORTE DEI CONTI HANNO DIRITTO AL RICALCOLO DELLA PENSIONE SULLA BASE DELL’ALIQUITA DEL 44% ANZICHÉ DEL 35%
Le pronunce delle Corte dei Conti in favore dei militari e delle forze di polizia si susseguono ormai con costanza da mesi. Tutti devono avere giustizia.
I FATTI
Il DPR 1092/1973 ancora in vigore, nonostante le riforme pensionistiche succedutesi dal 1992 ad oggi, contiene 2 articoli parzialmente potenzialmente in contrasto: l’Art. 44 che fissa l’aliquota pensionabile al 35% e l’Art. 54 che, invece, la vorrebbe al 44%. Il contrasto prende corpo principalmente con riferimento a quei militari e/o membri delle forze di polizia che al 31.12.1995 avessero maturato almeno 15, ma meno di 18 anni, di servizio utile, e che quindi hanno o avranno la pensione determinata con il sistema c.d. misto. L’INPS ha sempre sostenuto che si dovesse applicare l’aliquota inferiore ma negli ultimi due anni si sono succedute diverse pronunce favorevoli ai militari, o ex militari, in numerose Corte dei Conti regionali e costoro hanno beneficiato di adeguamenti per decine di migliaia di euro ciascuno.
I PRECEDENTI
Ad aprire la strada a questo diverso e favorevole indirizzo è stata, melius re perpensa, la stessa Corte dei conti per la Sardegna, la quale ha affermato e continua tuttora ad affermare, che la lettura combinata dei primi due commi dell’art.54 conduce logicamente a ritenere che: “la disposizione del comma 1 non può intendersi limitata a coloro che cessino con un massimo di venti anni di servizio (come opinato dall’INPS), atteso che esso (art.54, al secondo comma) prevede che spetti al militare l’aliquota dell’1.80% per ogni anno di servizio oltre il ventesimo” e, dunque, “la disposizione non avrebbe senso qualora si accedesse alla tesi dell’amministrazione” (cfr. Corte dei conti Sardegna, sentenza 04.01.2018, n.2). La conclusione, che è apparsa subito ed appare tuttora condivisibile, trova sostegno anche nel fatto, che l’art.1, comma 12, della legge 31.12.1995, n.335 (c.d. Legge “Dini”) stabilisce espressamente che la “quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 (va) calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data” e la disciplina anteriormente vigente per il personale militare era ed è, appunto, quella di cui agli artt.52-63 del D.P.R. n.1092/1973 e non quella di cui agli artt.42-51 dello stesso Testo Unico, relativa al personale civile, non applicabile, allora come ora, al personale militare, essendo questo destinatario di specifica normativa. Le sopra richiamate argomentazioni favorevoli alla posizione del personale interessato e sfavorevoli alle tesi dell’I.N.P.S., oltre ad esser state sinora costantemente ribadite dalla Corte dei conti per la Sardegna (cfr., da ultimo, Corte dei conti Sardegna, sentenza 27.06.2018, n.158), sono state fatte proprie anche dalle Sezioni regionali della Corte dei conti per la Calabria (cfr., da ultimo, Corte dei conti Calabria, sentenza 27.09.2018, n.236), per il Friuli Venezia Giulia (cfr., da ultimo, Corte dei conti Friuli Venezia Giulia, sentenza 20.07.2018, n.67), per la Liguria (cfr., da ultimo, Corte dei conti Liguria, sentenza 20.09.2018, n.250), per la Puglia (cfr., da ultimo, Corte dei conti Puglia, sentenza 29.05.2018, n.447) e per la Toscana (cfr., da ultimo, Corte dei conti Toscana, sentenza 19.10.2018, n.261).
L’INIZIATIVA DEL CODACONS
L’Associazione con lo Staff legale esperto in materia pensionistica si propone di dare assistenza a tutti gli interessati ponendo in essere due iniziative: presentando la propedeutica istanza di ricalcolo del trattamento pensionistico e, in caso di mancato riscontro INPS o riscontro negativo, ricorso dinanzi alla Corte dei Conti territorialmente competente. Per scaricare la modulistica e aderire all’iniziative entro il prossimo 28 febbraio 2021 alla quota onnicomprensiva di 500,00 € clicca qui.
CHI PUÒ PARTECIPARE
Militari e/o membri delle forze di polizia che al 31.12.1995 avessero maturato almeno 15, ma meno di 18 anni, di servizio utile. Per la Polizia di Stato coloro che si sono arruolati prima del 25.06.1982 e la Polizia penitenziaria coloro che si sono immatricolati prima del 15.10.1990.